Ordini Elettronici tramite NSO

Si parte il 1° febbraio 2020 con la gestione degli ordini elettronici tramite il Nodo Smistamento Ordini. La prima data era prevista per il 1° ottobre 2019.

Il nuovo adempimento per le PA facenti parte del Sistema Sanitario Nazionale è il primo passo di un progetto di digitalizzazione che in futuro coinvolgerà tutti gli enti della Pubblica Amministrazione.

Più precisamente il 1° febbraio si partirà con tutti gli ordini elettronici relativi alle cessioni di beni. Per le prestazioni di servizi l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2021.

Tutti questi ordini che gli enti del SSN emettono dovranno transitare per il Nodo Smistamento Ordini (NSO) in formato UBL XML.

Nota bene. Le fatture relative agli ordini d’acquisto non potranno essere liquidate se non è stata seguita questa nuova procedura introdotta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  Inoltre, scatterà dal 1° gennaio 2021 per i beni, e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, il divieto di liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche che non riportano gli estremi dell’ordine.

Tipologie ordine e documenti
Le Regole tecniche prevedono tre tipologie di processi/ordine:

a)  ordinazione semplice: viene utilizzato solo il documento ordine all’interno del quale ci sarà la descrizione della fornitura del bene o del servizio acquistato.

Il processo di Ordinazione semplice prevede che ogni eventuale comunicazione di accettazione, diniego o modifica dell’Ordine da parte del Fornitore potrà pervenire al Cliente esclusivamente nelle forme tradizionali (telefono, fax, e-mail, ecc.). Quando il Cliente invia un Ordine indicando questo processo, implicitamente informa il Fornitore di non essere disponibile a ricevere l’eventuale Risposta in modalità telematica. Di propria iniziativa o su di richiesta del Fornitore, il Cliente può comunque revocare o modificare un Ordine precedentemente emesso mediante l’emissione di un nuovo Ordine, che deve contenere l’indicazione dell’Ordine che si intende revocare o modificare.

b)  ordinazione completa: consente l’utilizzo di ordine, risposta e ordine di riscontro. Pertanto l’ordine può essere accettato, rifiutato e il fornitore può effettuare delle modifiche a quanto riportato sul documento. Al tutto può fare seguito l’ordine di riscontro, inviato dalla PA (sostanzialmente la conferma o il rifiuto rispetto alle eventuali modifiche proposte dal fornitore).

Questo processo prevede l’uso di tre Documenti:
  • l’Ordine, emesso dal Cliente; 
  • la Risposta, eventualmente emessa dal Fornitore; 
  • l’Ordine di riscontro, eventualmente emesso dal Cliente. 
Il processo inizia con l’invio dell’Ordine da parte del Cliente e può terminare, alternativamente:
  • con la ricezione da parte del Fornitore dell’Ordine inviato dal Cliente; 
  • con la ricezione da parte del Cliente della Risposta inviata dal Fornitore; 
  • con la ricezione da parte del fornitore dell’Ordine di riscontro inviato dal Cliente.
c)  ordinazione pre-concordata: con l’ordinazione pre-concordata vengono utilizzati il documento ordine pre-concordato e ordine di riscontro. Con l’ordine pre-concordato il fornitore invia l’ordine di acquisto per un bene o servizio alla PA (ovviamente a monte si presuppone un accordo tra le parti. La PA può accettare, rifiutare o modificare l’ordine pre-concordato attraverso un ordine di riscontro.

Questo processo, prevede l’uso di due Documenti:
  • l’Ordine pre-concordato, emesso dal Fornitore; 
  • l’Ordine di riscontro, eventualmente emesso dal Cliente. 
Il processo inizia con l’invio dell’Ordine pre-concordato da parte del Fornitore, che lo emette in quanto pre-autorizzato dal Cliente, e può terminare, alternativamente:

con la ricezione da parte del Cliente dell’Ordine pre-concordato inviato dal Fornitore;
con la ricezione da parte del fornitore dell’Ordine di riscontro inviato dal Cliente.
Normativa di riferimento e regole tecniche
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (commi da 411 a 415); con il successivo Decreto MEF (DL 7/12/2018) è stata fissata la data di entrata in vigore al 1° ottobre 2019.

Le regole tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici sono state poi pubblicate il 15 marzo 2019.

Il ruolo dell'intermediario nelle comunicazioni con NSO
La normativa prevede che sia possibile comunicare con NSO direttamente o attraverso un intermediario.

Vengono utilizzati gli stessi canali di trasmissione già in uso con il Sistema di Interscambio per lo scambio delle fatture elettroniche, ovvero: webservices, PEC, protocollo FTP (oltre all’infrastruttura di rete PEPPOL).

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